Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 12733 del 13 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla riconosciuta utilizzabilitą del patto destinato a consentire una fisiologica sostituzione della res gravata dalla garanzia del pegno fa riscontro l'indicazione che il valore economico della cosa inizialmente presa in garanzia funge da limite invalicabile per le future sostituzioni della cosa stessa. In via correlata, la previsione della sufficiente indicazione della cosa di cui all'art. 2787, comma 3, c.c., va interpretata nel senso di sufficiente indicazione del valore economico della cosa.

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