Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7085 del 3 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non č di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una pił ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilitą di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati.

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