Cassazione civile Sez. V sentenza n. 24259 del 9 settembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRES, i costi sostenuti dal creditore ipotecario per la riparazione e la manutenzione dei beni sottoposti a ipoteca non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito, atteso che detti costi, da un lato, non rispondono a un obbligo o a un dovere previsto dalla legge in capo al creditore ipotecario - come risulta dagli artt. 2838 c.c. (che rapporta il valore del credito alla somma per la quale l'iscrizione č eseguita), 2743 c.c. (che, con riguardo al caso in cui il bene sottoposto a ipoteca si deteriori, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, concede a quest'ultimo la facoltā di chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito), e 2864 c.c. (che, nel regolare l'ipotesi di migliorie apportate al bene ipotecato, si riferisce solo a quelle apportate dal "terzo") - e, dall'altro, non realizzano, di per sé, quel nesso di strumentalitā, anche potenziale o di prospettiva, tra i suddetti beni e l'attivitā svolta dall'impresa titolare dell'ipoteca.

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