Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3276 del 11 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accertamento dell'imputabilitą del minore, l'indagine sulla sua personalitą non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448D.P.R. 22/09/1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalitą del fatto, rapportate all'etą del predetto.

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