Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 38975 del 7 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.

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