Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8130 del 14 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria.

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