(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, č preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non č stata proposta nel giudizio di secondo grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001). La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, puō essere disposta nel giudizio di legittimitā solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattivitā delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimitā