Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3285 del 3 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non č sufficiente una relazione di prossimitā cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" č errato, posto che correlazione non significa causazione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza che, per rigettare la domanda di risarcimento del danno per inquinamento ambientale di un'area, aveva escluso il nesso causale tra lo sversamento di materiale oleoso, provocato dal cedimento del manto stradale in corrispondenza delle cisterne che lo contenevano, e le condotte ascritte ai convenuti, precedenti proprietari dell'area, di occultamento sotto la sede stradale di tali cisterne e di mancata rimozione delle stesse, in quanto risalenti a molti anni prima dell'evento lesivo).

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