Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11843 del 26 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il disposto dell'art. 1591 c.c. il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata č tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto e a risarcirgli il maggiore danno. Quest'ultima obbligazione esclude che il conduttore debba pagare soltanto il canone legale con gli aumenti stabiliti dalle sopravvenute disposizioni di legge, la cui applicabilitā o meno al rapporto di locazione rimane un fatto irrilevante per la maggiore estensione del risarcimento.

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