Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11985 del 4 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La "giovane età" dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile.

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