Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15697 del 11 gennaio 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62 n. 3, cod. pen., presuppone che l'autore del reato non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto di reato.

(massima n. 2)

In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. č volta a tutelare la vita e l'incolumitā fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontā del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.

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