Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40903 del 11 ottobre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe č elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravitā del fatto - dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontā dell'agente - e non esaurisce l'ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen.

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