Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8913 del 19 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conduttore in mora nel restituire la cosa è, perciò stesso, ossia indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, tenuto a corrispondere un importo pari al corrispettivo convenuto, con ciò intendendosi — in caso di applicabilità della legge 27 luglio 1978, n. 392 — il canone legalmente dovuto. Ne consegue che egli ha il diritto di ripetere, nei confronti del locatore, quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il rilascio, salva la facoltà del locatore di dimostrare, soggiacendo ai principi generali in tema di prova, di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal canone legale. (Fattispecie concernente locazione per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di lavoro).

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