Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4583 del 10 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso in cui il delitto sia realizzato con condotte frazionate e progressive tenute da soggetti distinti, quando anche solo un frammento dell'azione posta in essere da alcuni dei correi, intesa in senso naturalistico, si sia svolta nel territorio dello Stato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della giurisdizione italiana nel caso di consegna in Italia, da parte di alcuni imputati, di denaro costituente provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita commessi in Italia, ad altri correi, che lo avevano poi trasportato all'estero e l'avevano versato su conti correnti accesi presso una banca straniera, ottenendo, infine, da una banca italiana, di fatto controllata da quella straniera, l'erogazione di finanziamenti per importi corrispondenti ai versamenti effettuati).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.