Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 28878 del 5 ottobre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione č dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attivitā dell'agente.

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