Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23556 del 27 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto privato, il principio secondo cui il prezzo non è esigibile se il committente riceve l'opera con riserva presuppone, per la sua applicabilità, che la riserva sia giustificata, cioè è applicabile in quanto l'opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l'opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l'eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al corrispettivo sull'assunto che, essendo mancata l'accettazione del committente, il credito dell'appaltatore per il pagamento del prezzo era divenuto esigibile solo a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite dal committente).

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