Cassazione civile Sez. III sentenza n. 267 del 7 gennaio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui un immobile sia stato pignorato dopo la stipula della locazione, la legittimazione ad agire nei confronti del conduttore per il risarcimento del danno da ritardata restituzione spetta sia al custode, sia, quando il titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene tralasci di farlo, al locatore, atteso che, per quest'ultimo, la perdita della disponibilitā giuridica del proprio bene non č assoluta, ma relativa, essendo essa ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore dai quali possa loro derivare un pregiudizio.

(massima n. 2)

Tra i frutti e le rendite dell'immobile pignorato, cui il pignoramento si estende ai sensi dell'art. 2912 c.c., rientrano non solo i canoni di locazione, ma anche il risarcimento del danno dovuto dal conduttore per la ritardata riconsegna dell'immobile.

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