Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8526 del 6 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale č di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non č derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non č tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della stessa in conformitā del contratto, per particolari circostanze non č conseguito un danno patrimoniale al locatore. (Nella specie, la riconsegna era avvenuta per consentire che l'immobile, destinato ad attivitā alberghiera, fosse sottoposto a ristrutturazione, sulla quale il deterioramento non aveva avuto alcuna incidenza economica)

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