Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19824 del 23 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di permuta di un terreno con un appartamento da costruire, ai fini dell'opponibilitą ai terzi della trascrizione dell'atto di permuta, deve verificarsi se la nota di trascrizione della convenzione consenta l'individuazione dell'appartamento oggetto di permuta. (Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte territoriale che erroneamente aveva ritenuto che la trascrizione della convenzione edilizia non fosse opponibile al terzo, che aveva iscritto ipoteca in un momento successivo, senza accertare se la nota di trascrizione consentisse di individuare la porzione dell'immobile poi trasferito in base al contratto di permuta).

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