Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7024 del 12 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'operativitą della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioč la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietą del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell'acquirente della piena proprietą di un bene, avendo riconosciuto la contitolaritą della proprietą del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).

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