Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18 del 11 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1590 c.c., imponendo l'obbligo di restituire la cosa nello stato medesimo in cui è stata ricevuta, non può essere interpretato nel senso che sia consentita al conduttore qualsiasi modifica di quello stato di fatto, salvo l'obbligo di ripristinarlo al termine del rapporto, in quanto, a norma dell'art. 1587, n. 1, c.c., il conduttore ha l'obbligo di usare la cosa, secondo la sua destinazione, con la diligenza del buon padre di famiglia, col conseguente divieto di eseguire innovazioni che ne mutino la natura e la destinazione. Tale divieto, peraltro, non va inteso in senso assoluto, occorrendo accertare se le modifiche apportate dal conduttore alla cosa locata comportino un'alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto in pregiudizio del locatore, anche in riferimento alle eventuali pattuizioni che — pur senza prevedere un'esplicita sanzione — vietino qualsiasi modificazione senza il preventivo consenso del locatore, dovendo in tal caso le facoltà di godimento del conduttore essere valutate con riguardo all'espressa volontà delle parti.

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