Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26874 del 22 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Al venditore che abbia pagato l'imposta di registro spetta, nei confronti dell'acquirente, l'azione di regresso nella misura determinata dai rapporti interni, qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, ed in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all'uno invece che all'altro obbligato solidale. la decorrenza della prescrizione del diritto di rivalsa va individuata non gią nel momento in cui era sorto il diritto del Fisco nei confronti dei debitori solidali, bensģ nel momento in cui era sorto il diritto di rivalsa per l'intero del venditore sugli acquirenti, in ragione dell'effettuato pagamento di quanto accertato come dovuto alla amministrazione finanziaria, in relazione alla stipulazione del contratto.

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