Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 10353 del 1 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento dell'essenzialitą del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione č insindacabile in sede di legittimitą, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto.

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