Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2670 del 5 febbraio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullitā di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire č "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullitā ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullitā.

(massima n. 2)

La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una societā per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non č nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto č tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilitā.

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