Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8616 del 12 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attivitą consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilitą del locatore; qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, si rende necessaria, altresģ, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un'offerta fatta a norma dell'art. 1216 c.c., e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attivitą, e non sul locatore la prova contraria.

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