Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12639 del 25 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

E' ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicitą della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformitą alla realtą sia nota alle parti e da queste condivisa.

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