Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30525 del 22 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi č fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste.

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