Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 20120 del 7 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda cd. supertardiva proposta, ex art. 101, comma 4, l.fall., da una societā in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 l.fall., č inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante, di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza spettantigli, fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le societā di persone il principio, desumibile dall'art. 1391 c.c., dell'attribuibilitā della conoscenza di un fatto di pertinenza della societā sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano.

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