Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6930 del 11 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1374 c.c., il contratto obbliga le parti non solo a quanto č nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge. Pertanto, in caso di permuta di beni fra loro equivalenti ma soggetti a diversa imposizione Iva, a favore di una delle parti matura un credito cd. al differenziale Iva (differenziale fra gli addebiti Iva operati dalle parti della permuta), che trova fonte nel contratto di permuta e, ex art. 1374 c.c., nella normativa fiscale applicabile (art. 11 e 18 d.p.r. 633/1972), a prescindere dal fatto che il medesimo contratto di permuta contenga previsioni al riguardo.

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