Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3999 del 5 aprile 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento della cosa locata verificatisi nel tempo in cui lo stesso ha ammesso il terzo al godimento della cosa, l'art. 1588 c.c. va interpretato nel senso che il conduttore non è più responsabile quando detti eventi si configurano rispetto al terzo medesimo - tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore - come non dipendenti da causa a lui imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'evento - consistente nel crollo di un fabbricato per effetto di un incendio provocato dal figlio di un dipendente del conduttore - non fosse imputabile al terzo ammesso al godimento del bene in base alla considerazione che il conduttore non avrebbe potuto prevedere e perciò neppure prevenire, il comportamento del terzo).

(massima n. 2)

Quando i motivi esposti nel ricorso per cassazione non rientrano tra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c. (o art. 362 stesso codice o art. 111 della Costituzione) ovvero sono per una qualsiasi ragione insuscettibili di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento della decisione, la Corte di cassazione pronuncia il rigetto del ricorso - come si desume dall'art. 375 c.p.c. - dovendo comunque procedere ad un esame del contenuto dello stesso, e non ne dichiara invece l'inammissibilità, la quale presuppone l'inosservanza di norme che regolano l'introduzione del processo davanti alla corte, il che preclude la presa in considerazione dei motivi del ricorso.

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