Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26693 del 24 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), č necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validitā del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontā negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, č, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto.

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