Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25539 del 10 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

I contratti traslativi della proprietā di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui č nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietā del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.

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