Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32108 del 9 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il "pactum fiduciae" esige la forma scritta "ad substantiam" qualora comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di un bene immobile; deve, pertanto, essere stipulato per iscritto anche il patto fiduciario comportante il trasferimento indiretto di un immobile attraverso l'intestazione della quota di partecipazione alla societą proprietaria del bene.

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