Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10846 del 18 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non č sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontā di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di esprimere tale volontā. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale dā la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza.

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