Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 34510 del 16 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Per ritenere integrata la responsabilitą precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilitą, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilitą; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilitą, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitą, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

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