Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 13610 del 2 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto gią definitivamente formato per l'ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa al richiesto pagamento di corrispettivi di servizi di portierato e cortesia, ha escluso che lo scambio di comunicazioni fra le parti, in forma orale e attraverso l'invio di posta elettronica, avesse superato di per sé la fase della puntuazione, tanto da derogare convenzionalmente ai criteri della competenza per territorio, risolvendosi, piuttosto, sul punto in un accordo preliminare su condizioni del futuro contratto).

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