Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 3400 del 11 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui, ai sensi dell'art 413, comma 2, c.p.c., č competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione č sorto il rapporto, in caso di contratto concluso per telefono, il "forum contractus" va individuato nel luogo in cui l'accettazione č giunta a conoscenza del proponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in caso di proposta di collaborazione formulata dall'imprenditore, rifiutata dal lavoratore e seguėta da una nuova proposta di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, fatta per telefono e accettata dal prestatore, il contratto di lavoro si concluda, in mancanza di prova circa la sussistenza di una controproposta del lavoratore, nel luogo dove si trovava il datore-proponente al momento della conversazione telefonica).

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