Cassazione civile Sez. V sentenza n. 15454 del 7 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo tributario, in tema di formazione della prova critica valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c., laddove: la "precisione" va riferita all'indizio costituente il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso sia ben determinato nella realtā storica; la "gravitā" va ricollegata al grado di probabilitā della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, č possibile desumere da quello noto; la "concordanza", infine, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralitā di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva escluso il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. in ipotesi di accertata differenza reddituale tra cointestatari di conto corrente, non riconoscendo a tale circostanza valore indiziario, in mancanza di una regola di esperienza che consenta di correlarla alla riferibilitā delle somme, in un determinato periodo, ad uno solo dei correntisti).

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