Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 39384 del 10 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché la sentenza di primo grado, avente ad oggetto un preteso credito risarcitorio del "de cuius", sia stata pronunciata, a seguito del decesso dell'originario titolare nel corso di giudizio e di riassunzione, nei confronti dei coeredi dello stesso, senza prevedere limitazioni "pro quota" né specificazione di una solidarietà attiva, anche il singolo coerede può proporre appello per l'intero credito ereditario o per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (ferma la necessità del litisconsorzio degli altri eredi per ragioni meramente processuali legate all'avvenuta trasmissione della legittimazione processuale della parte deceduta) e la pronuncia estende i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.

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