Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 12323 del 18 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non č applicabile sul trattamento pensionistico di invaliditā civile per il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995L. 08/08/1995, n. 335, quale provvidenza avulsa dallo stato di invaliditā che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza.

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