Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14620 del 13 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non č sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitā se logicamente e correttamente motivato.

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