Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25774 del 13 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalitą di pagamento dell'obbligazione.

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