Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 724 del 15 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, il notaio delegato all'espropriazione immobiliare, concorrendo all'esercizio della funzione giudiziaria in virtł di un rapporto fiduciario con il giudice dell'esecuzione, allorché riceva somme dai partecipanti alla vendita a titolo di fondo spese per il trasferimento, comprese le imposte relative alla registrazione del decreto di vendita, agisce quale sostituto del cancelliere ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 ed č l'unico soggetto debitore nei confronti dell'Agenzia delle entrate, fungendo, peraltro, da "adiectus solutionis causae", con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione nel momento stesso in cui versa al professionista i relativi importi.

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