Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 30302 del 14 ottobre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, ex art. 1131, comma 2, c.c., non concerne le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietą o comproprietą dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Tuttavia, rispetto alla domanda diretta ad accertare o a dichiarare estinto un vincolo di destinazione gravante su un bene di proprietą esclusiva a vantaggio della proprietą condominiale, ovvero anche rispetto ad una azione confessoria o negatoria di servitł, trattandosi di lite concernente interessi comuni dei condomini, che non incide sul diritto di condominio (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), sussiste la legittimazione dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1131 c.c., la quale deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralitą di soggetti passivi, soccorrendo all'esigenza di rendere pił agevole ai terzi la costituzione in giudizio del condominio, senza la necessitą di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini.

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