Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22339 del 6 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lastrico solare, anche se accessibile unicamente da un appartamento in proprietą esclusiva, rientra tra le parti comuni dell'edificio, essendo irrilevanti le contrarie indicazioni catastali che ne indichino l'eventuale natura privata, in quanto preordinate a fini solo fiscali ed aventi, pertanto, in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi, essendo al contrario necessario, per l'acquisto della proprietą di un bene immobile a titolo derivativo, un contratto avente forma scritta "ad substantiam".

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