Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 2229 del 2 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte dirette, l'art. 104, d.P.R. n. 917 del 1986, norma agevolativa che prevede l'ammortamento finanziario, non č applicabile ai costi sostenuti dal concessionario, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente del diritto di superficie ex art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto, trattandosi di norma tributaria applicabile alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici, dovendosi viceversa utilizzare, nei rapporti privatistici, l'ammortamento tecnico di cui all'art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986.

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