Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 29108 del 11 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fondi posti a dislivello naturale, il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si presume di proprietą esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietą comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello.

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