Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11783 del 7 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell'attivitą di direzione dei lavori, che consiste nella verifica — concretantesi in un'attivitą intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell'opera — della conformitą dell'opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attivitą conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, spetta all'appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l'appaltatore risponderą, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista. 

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