Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 4024 del 16 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda azionata da un Condominio in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da un condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietą su un bene. Tale natura reale della pretesa esclude in radice la configurabilitą del presupposto, necessario ex art. 833 c.c., per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilitą in capo al proprietario. Parimenti, sussiste evidentemente l'interesse ad agire del Condominio attore per denunciare l'avvenuto superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e curare l'osservanza del regolamento di condominio.

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