Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29592 del 22 ottobre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di identificazione del demanio marittimo, il lido del mare si identifica con quella porzione di riva che non solo č a contatto diretto, nel suo limite esterno, con le acque del mare, ma ne resta normalmente coperta a mezzo delle ordinarie mareggiate, riuscendone pertanto impossibile ogni altro uso, che non sia quello marittimo o pubblico.

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